NELLA COMPRAVENDITA COME SI REGOLANO LE SPESE CONDOMINIALI?

venerd́ 22 maggio 2020 Nessun commento
NELLA COMPRAVENDITA COME SI REGOLANO LE SPESE CONDOMINIALI?

Oggi ci piacerebbe parlarvi di come comportarsi in caso di acquisto di una casa in condominio, è molto importante sapere che sull' immobile maturano degli oneri condominiali ordinari e qualche volta straordinari, che spesso in caso di vendita creano non poche difficoltà per i nuovi proprietari.

Quindi una volta scelta la casa dei vostri sogni qualora sia collocata in un condominio ponetevi le seguenti domande:

A chi spetta il pagamento degli oneri arretrati?

A quanto ammontano le spese ordinarie del condominio?

Ci sono state delle delibere assembleari per l’attuazione di lavori straordinari a quanto ammontano le spese straordinarie?

Per le spese ordinarie di condominio arretrate secondo il nostro codice civile v. art. 63, comma IV°, disp. att.)  si applica una responsabilità solidale tra venditore e compratore; in parole semplici l’amministratore di condominio può chiedere il pagamento delle spese sia al vecchio che al nuovo proprietario.

Gli acquirenti sono responsabili, congiuntamente alla parte venditrice, esclusivamente per i contributi condominiali non ancora versati relativi all'anno in corso e a quelli relativi all'anno precedente (laddove per anno deve intendersi quello di esercizio condominiale e non quello solare).  Nel caso di morosità anteriori, ne risponde sempre e solo il venditore mentre per quelle successive sempre e solo l’acquirente.

In ogni caso, qualora gli oneri condominiali provenienti dalla gestione ordinaria, vengano richiesti e pagati dalla parte dell’acquirente, egli può comunque rivalersi sul precedente proprietario. La legge, infatti, stabilisce una responsabilità solidale dell'acquirente e del venditore nei confronti del condomino, ma non è idonea di per sé a trasferire il debito nel rapporto tra le parti.

In merito alle spese straordinarie è di fondamentale importanza che la parte venditrice informi la parte acquirente se sono state assunte delle delibere aventi ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni perché qualora il venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, ne risponde chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare e che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi.

Ricapitolando prima di sottoscrivere un preliminare e/o rogito di vendita vi consigliamo:

-      Verificare l’esistenza di oneri condominiali di natura ordinaria o straordinaria;

-      Per gli oneri di ordinaria amministrazione chiedere al venditore una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti che in relazione all’immobile oggetto della compravendita, non vi siano spese condominiali insolute e che alla data della vendita del bene siano state integralmente pagate le spese condominiali maturate. Per ragioni di riservatezza e tutela della privacy, il futuro acquirente non ha diritto di richiedere personalmente tale dichiarazione all’amministratore, mentre può pretendere che sia il venditore stesso a procurarsela per tempo e a consegnargliela in originale prima della firma dell’atto di compravendita.

-      Per le spese di manutenzione straordinaria verificare le ultime delibere assembleari aventi ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, trovare un accordo  tra la parte venditrice e acquirente sul relativo pagamento delle spese, riportalo e formalizzarlo sul  preliminare di vendita e/o nel rogito di compravendita perché in caso di lite sarà  poi il Giudice a doversi esprimere in merito

Come ben sapete Geko immobiliare oltre a occuparsi di compravendita è anche amministratore di condomini per cui conosciamo bene questa materia, per questo possiamo fornirvi un supporto e consiglio su tutte quelle procedure burocratiche che vi mettono al riparo da future controversie.

 

Inserito da: Giomi Roberta

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