NELLA COMPRAVENDITA COME SI REGOLANO LE SPESE CONDOMINIALI?
Oggi ci piacerebbe parlarvi di come comportarsi in caso di acquisto di una casa in condominio, è molto importante sapere che sull' immobile maturano degli oneri condominiali ordinari e qualche volta straordinari, che spesso in caso di vendita creano non poche difficoltà per i nuovi proprietari.
Quindi una volta scelta la casa dei vostri sogni qualora sia collocata in un condominio ponetevi le seguenti domande:
A chi spetta il pagamento degli oneri arretrati?
A quanto ammontano le spese ordinarie del condominio?
Ci sono state delle delibere assembleari per l’attuazione di lavori straordinari a quanto ammontano le spese straordinarie?
Per le spese ordinarie di condominio arretrate secondo il nostro codice civile v. art. 63, comma IV°, disp. att.) si applica una responsabilità solidale tra venditore e compratore; in parole semplici l’amministratore di condominio può chiedere il pagamento delle spese sia al vecchio che al nuovo proprietario.
Gli acquirenti sono responsabili, congiuntamente alla parte venditrice, esclusivamente per i contributi condominiali non ancora versati relativi all'anno in corso e a quelli relativi all'anno precedente (laddove per anno deve intendersi quello di esercizio condominiale e non quello solare). Nel caso di morosità anteriori, ne risponde sempre e solo il venditore mentre per quelle successive sempre e solo l’acquirente.
In ogni caso, qualora gli oneri condominiali provenienti dalla gestione ordinaria, vengano richiesti e pagati dalla parte dell’acquirente, egli può comunque rivalersi sul precedente proprietario. La legge, infatti, stabilisce una responsabilità solidale dell'acquirente e del venditore nei confronti del condomino, ma non è idonea di per sé a trasferire il debito nel rapporto tra le parti.
In merito alle spese straordinarie è di fondamentale importanza che la parte venditrice informi la parte acquirente se sono state assunte delle delibere aventi ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni perché qualora il venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, ne risponde chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare e che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi.
Ricapitolando prima di sottoscrivere un preliminare e/o rogito di vendita vi consigliamo:
- Verificare l’esistenza di oneri condominiali di natura ordinaria o straordinaria;
- Per gli oneri di ordinaria amministrazione chiedere al venditore una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti che in relazione all’immobile oggetto della compravendita, non vi siano spese condominiali insolute e che alla data della vendita del bene siano state integralmente pagate le spese condominiali maturate. Per ragioni di riservatezza e tutela della privacy, il futuro acquirente non ha diritto di richiedere personalmente tale dichiarazione all’amministratore, mentre può pretendere che sia il venditore stesso a procurarsela per tempo e a consegnargliela in originale prima della firma dell’atto di compravendita.
- Per le spese di manutenzione straordinaria verificare le ultime delibere assembleari aventi ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, trovare un accordo tra la parte venditrice e acquirente sul relativo pagamento delle spese, riportalo e formalizzarlo sul preliminare di vendita e/o nel rogito di compravendita perché in caso di lite sarà poi il Giudice a doversi esprimere in merito
Come ben sapete Geko immobiliare oltre a occuparsi di compravendita è anche amministratore di condomini per cui conosciamo bene questa materia, per questo possiamo fornirvi un supporto e consiglio su tutte quelle procedure burocratiche che vi mettono al riparo da future controversie.
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